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Altri tipi di fidejussione

PROVVISORIA FORNITURE E SERVIZI ENTI PUBBLICI

La “cauzione provvisoria” è richiesta dall’Amministrazione pubblica ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara per appalto di fornitura o di servizi, e ha lo scopo di garantire al Committente medesimo l’impegno dell’Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il relativo contratto. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 5% dell’importo a base d’asta.

 

GENERICA DI BUONA ESECUZIONE ENTI PUBBLICI

Sono cauzioni diverse, richieste a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte verso enti pubblici, come stabilito da specifica normativa relativa a numerose fattispecie.

POLIZZA FIDEJUSSORIA DOGANALE

È la polizza fidejussoria per il pagamento periodico differito dei dazi doganali, per temporanee importazioni, per altre operazioni doganali. Garantisce l'assorbimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministratore Doganale nelle importazioni definitive con beneficio del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali, importazioni o esportazioni con procedure semplificate, nei daziati sospesi, trasferimento da una dogana italiana all'altra (c.m.e.), ed altre

FIDEIUSSIONE IVA

I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria. Ref :D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 22 Legge n. 449 del 27.12.1997.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dal 1 Gennaio 1994 possono avvalersi del conto fiscale per compensare varie tipologie d’imposta, oltre l'IVA,anche IRPEF e IRPEG. Ref : Art. 78 L. 30.12.1991 n. 413, D.L. n. 241 del 9.7.1997 – Artt. 20, 21 e 22 regolamento 28.12.1993 n. 567 e art. 22 L. 449 del 27.12.1997

 

CONCESSIONI EDILIZIE

La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L'esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare, i “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.

 

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE

E’ la fidejussione che serve a garantire il pagamento degli oneri e costi stabiliti dall’ordinamento edilizio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi alla costruzione di un immobile; generalmente ha una durata pari al periodo di dilazione concesso per il pagamento di tali oneri e si svincola solo con apposita dichiarazione del beneficiario.

GENERICA DI BUONA ESECUZIONE TRA PRIVATI

Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di "fare". Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest'ultima infatti è comunemente rilasciata con modalità diverse dalla "semplice richiesta", lasciando in parte sostanziale a carico del beneficiario l'onere di tentare l'esecuzione del contratto.

 

CAR LAVORI PUBBLICI

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare a tutela del Committente (Stazione Appaltante) e di eventuali Terzi, garanzia assicurativa a copertura di tutti i possibili Danni da Esecuzione, da Responsabilità Civile verso Terzi e da Manutenzione. La polizza CAR (Contractor's All Risks) costituisce lo strumento più efficace per l'adempimento di questa obbligazione. Ref : decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (d.l.g.s. 50_2016)

 

IVA DI GRUPPO IN COMPENSAZIONE

I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l`applicazione della disciplina prevista dall`articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell`ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle societa` che lo costituiscono.

 

TRANSFRONTALIERE

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea in materia alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventive, ed alla presentazione – da parte del notificatore - di una garanzia finanziaria, commisurata all'importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla pubblica amministrazione. Il Ministero dell'Ambiente ha delegato le regioni o le province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.

Siamo a tua completa disposizione per analizzare le tue esigenze di carattere Fidejussorio e Car, offrendoti una consulenza personalizzata in base alle tue esigenze

 

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